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Si può lavorare essendo in disoccupazione?

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego) è un indennità percepita a cadenza mensile da un lavoratore in stato di disoccupazione.

Il sussidio pari al 75% della retribuzione media imponibile, ricevuto sulla base dello stipendio degli ultimi quattro anni, ha una durata massima di 24 mesi.

In questo articolo, dopo una breve introduzione, si vedrà cosa succede ai percettori dell’indennità quando trovano un nuovo lavoro, quali contratti di lavoro consentono di beneficiare ugualmente del sussidio, come comunicare l’eventuale sospensione della NaspI e infine si vedrà quale reato si commette se si riceve l’indennizzo e si lavora in nero.

Chi ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
La NaspI può essere richiesta esclusivamente da lavoratori di tipo subordinato che hanno perso involontariamente il proprio lavoro: in caso di dimissioni per giusta causa, rescissione consensuale del contratto, o maternità e che hanno un contratto di tipo:

  • Dipendente nella pubblica amministrazione a tempo determinato;
  • Apprendistato;
  • Socio lavoratore in cooperativa;
  • Artistico e subordinato;
  • Prestazione occasionale.

Mentre contratti di collaborazione coordinata e continuativa come ad esempio: dottorandi o ricercatori, in caso di disoccupazione involontaria possono richiedere l’indennità denominata DIS-COL.

I lavoratori, inoltre, una volta perso involontariamente il lavoro devono altresì dichiarare la disponibilità immediata al lavoro (DID) e firmare il patto con il Centro per l’Impiego presente nella propria della zona di residenza.

Si può lavorare pur percependo la NaspI?

In caso si trovi un nuovo lavoro a tempo pieno e indeterminato non si ha più diritto all’indennità di disoccupazione, tuttavia esistono alcune tipologie di lavoro caratterizzate dall’essere provvisorie che consentono il mantenimento del sussidio così come specificato nel D.lgs. 150/2015 e nella circolare dell’ANPAL.

Lo stato di disoccupazione, infatti, è una condizione che non riguarda esclusivamente coloro che non hanno un lavoro, ma anche chi percepisce un reddito da lavoro autonomo o dipendente inferiore o pari alle detrazioni fiscali previste.

Vi è dunque una soglia minima di reddito sotto la quale il lavoratore dipendente può continuare a ricevere la NaspI. Nello specifico l’importo è di 8.145 EUR lordi annui.

È altresì prevista un’indennità per i lavoratori autonomi che dichiarano di generare un reddito inferiore ai 4.800 EUR lordi annui.

Si specifica inoltre, che l’indennità si riduce a seconda del reddito dichiarato dell’80%. Ad esempio, un lavoratore dipendente che percepisce 5.000 EUR annui si vedrà corrispondere un’indennità pari alla somma spettante meno l’80% del reddito, in questo caso 4.000 EUR.

Cosa succede se si supera la soglia di reddito

Il superamento della soglia di 8.145 EUR lordi annui non implica automaticamente la perdita del sussidio. Nel caso in cui si trovi un nuovo lavoro di tipo dipendente della durata inferiore ai 6 mesi, la NaspI non decade ma viene sospesa automaticamente per la durata del rapporto del lavoro.

La sospensione è attuata dal Siu il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro gestito dall’APAL.

La NaspI si continua a percepire anche nel caso si sottoscriva altre forme di contratto quali: il lavoro a chiamata, la prestazione occasionale o in caso di tirocinio.

NaspI e lavoro intermittente o a chiamata

Il contratto di lavoro a chiamata si verifica quando un datore di lavoro ha bisogno di un lavoratore ma non può determinare a priori con quale frequenza.

Tipicamente coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente sono:

A condizione però che il lavoratore abbia un’età inferiore ai 24 anni oppure superiore ai 55. Inoltre, per ciascun rapporto lavorativo, i giorni di lavoro non possono essere superiori alle 400 giornate nel corso di 3 anni solari, tranne per coloro che lavorano nel settore turistico, del pubblico esercizio e dello spettacolo.

Nel caso il lavoratore stia percependo la NaspI e sottoscriva un contratto di lavoro a chiamata è considerato come disoccupato nei periodi in cui non lavora e occupato quando viene chiamato. In quest’ultimo caso la NaspI viene automaticamente sospesa.

Tuttavia, bisogna considerate se nel contratto vi è l’obbligo di risposta. Nel caso vi sia, allora non si percepirà alcuna indennità per tutta la durata del rapporto poiché il lavoratore ha diritto ad un’indennità di disponibilità.

NaspI e lavoro occasionale

Il lavoro di tipo occasionale (saltuario o di ridotta entità) è disciplinato dalla Legge n.96 del 2017 che configura questo tipo di lavoro per il fatto di avere un massimale economico ben definito.

In particolare, il lavoratore di tipo occasionale non può sottoscrivere uno o più contratti i cui valori complessivi superino in totale i 5.000 EUR netti. Tale soglia scende a 2.500 EUR netti se la prestazione lavorativa è svolta per un medesimo committente.

La soglia sale a 6.666 EUR se il lavoratore:

  • È un pensionato
  • È uno studente di massimo 25 anni
  • È un disoccupato e percettore di misure di sostegno al reddito.

È necessario, inoltre, ricordare che non può essere sottoscritto un contratto di prestazione occasionale quando:

  • Con uno stesso datore di lavoro il cui contratto di tipo subordinato o di collaborazione continuata e continuativa sia terminato da meno di sei mesi:
  • Il lavoro è richiesto da un’impresa agricola: in questo caso possono beneficiare della prestazione occasionale solo studenti sotto i 25 anni, pensionati, disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito a patto che nell’anno precedente non siano iscritti agli elenchi dei lavoratori del settore agricolo.
  • Il contratto è richiesto dal settore dell’edilizia o simile ivi compreso per lo svolgimento di appalti o servizi.

In definitiva, coloro che rientrano nelle suddette condizioni, possono sottoscrivere un contratto di prestazione occasionale senza perdere il sussidio di disoccupazione, potendo quindi lavorare pur essendo formalmente disoccupati.

Naspi e tirocinio

I contratti di tirocinio, in particolare i tirocini extracurriculari, sebbene prevedano una retribuzione di importo variabile dai 300 EUR ai 600 EUR lordi mensili, non sono mai causa di perdita dell’indennità di disoccupazione.

Come comunicare la sospensione della NaspI

Come visto la condizione generale affinché si continui a percepire la NaspI è che il nuovo lavoro non superi gli 8.000 EUR di reddito annuo e non sia continuato per oltre 6 mesi.

Nel suddetto caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro l’inizio del rapporto evidenziando il reddito che otterrà dalla nuova attività.

Anche se il lavoratore per dimenticanza non dovesse comunicare il reddito presunto, la NaspI viene automaticamente sospesa dal sistema informatico e riprenderà solo dopo comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo.

Le comunicazioni avvengono direttamente online accedendo al nuovo portale INPS tramite PIN, SPID, CIE o CNS.

Cosa succede se percepisco l’indennità e svolgo un lavoro non regolarizzato
Infine, non è raro apprendere dagli episodi di cronaca di lavoratori che pur ricevendo un’indennità o un sussidio come ad esempio: il reddito di cittadinanza, svolgono un lavoro non regolarizzato, il così detto lavoro in nero.

Quando si verifica lo scenario sopra riportato, si commette il reato di: Indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. Nella fattispecie il reato è di aver dichiarato con documenti falsi o omesso informazioni allo Stato per un proprio vantaggio. Un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, almeno che la somma sottratta allo Stato sia pari o minore di 3.999,96 EUR e in questo caso di applica la sola sanzione amministrativa che implica un pagamento compreso tra i 5.164 EUR e i 25.822 EUR.

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