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Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente, come funziona

Il contratto di lavoro a chiamata, conosciuto anche come: intermittente o in inglese job on call, è la forma più flessibile presente in Italia nell’ambito dei contratti di lavoro. La modalità permette ad un datore di lavoro di servirsi delle prestazioni del lavoratore per l’appunto a chiamata, solo quando, cioè, ne ha effettivamente bisogno.

Le aziende sono solite utilizzare i contratti di lavoro intermittenti quando non è possibile determinare per quanto tempo si ha necessità di uno o più lavoratori. Tuttavia, come vedremo in questo articolo, il funzionamento del contratto di lavoro ha chiamata è disciplinato da regole ben precise.

Vedremo dunque in dettaglio cos’è e in cosa consiste il contratto di lavoro a chiamata, a chi si rivolge e tratteremo aspetti quali: la retribuzione, il TFR, i contributi, le ferie, le dimissioni e il licenziamento.

Contratto a chiamata: come funziona

Il contratto a chiamata o contratto di lavoro intermittente (job on call), la cui disciplina è contenuta nel DL n.91 del 15 giugno 2015, è utilizzato quando un datore di lavoro necessita di un lavoratore per un periodo di tempo non determinabile. Tale tipologia di contratto è spesso usata per lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, presso i call center o nelle reception.

Non tutti possono usufruire del contratto di lavoro a chiamata. In particolare, questo è rivolto:

  • ai lavoratori con meno di 24 anni;
  • ai lavoratori con più di 55 anni.

Tuttavia, fanno eccezione i lavoratori impiegati nel turismo, nello spettacolo e negli esercizi pubblici. Per questi ultimi non vi sono limiti di età, ma non possono lavorare per più di 400 giorni nel corso di tre anni solari.
Il contratto a chiamata dev’essere obbligatoriamente in forma scritta e contenere informazioni tra cui:

  • durata del lavoro;
  • sedi e luoghi dove si svolge la prestazione;
  • la retribuzione;
  • le misure di sicurezza.

Il contratto di lavoro a intermittenza, si specifica, non prevede alcuno stipendio o retribuzione da corrispondere al lavoratore nei periodi in cui quest’ultimo non è effettivamente impiegato.

Inoltre, è vietato dalla legge l’utilizzo dei contratti a chiamata:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • se l’azienda ha, negli ultimi 6 mesi, licenziato in maniera collettiva lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
  • qualora l’azienda non abbia ottemperato a tutte le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Tipologie di contratto a chiamata

Il contratto a chiamata o l’assunzione a chiamata è una tipologia di lavoro divisa in due tipologie:

Obbligo di disponibilità nel contratto a chiamata

Il lavoratore, da contratto, è tenuto a rispondere alle chiamate. Tale impegno permette di ricevere un’indennità mensile nei periodi in cui non vi è necessità del lavoratore. L’indennità di disponibilità non è pari alla giornata lavorativa, ma è del 20% rispetto alla retribuzione prevista dal CCNL. Inoltre, non concorre al TFR e non costituisce reddito imponibile.

Si evidenzia altresì che in caso di malattia, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro. Durante tale periodo, si perde il diritto all’indennità. E infine, qualora non si rispetti l’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del contratto.

Senza obbligo di disponibilità per il contratto a chiamata

In questo caso, il lavoratore non ha alcun obbligo di rispondere alla chiamata. Di contro egli non riceve alcuna indennità durante i periodi di attesa.

In entrambi i casi, tale forma di lavoro subordinata, prevede che sia espressamente specificato e giustificato il motivo per la quale viene utilizzata. Inoltre, i lavoratori hanno facoltà di stipulare più contratti a intermittenza con diversi datori di lavoro. Possono altresì stipulare altri accordi e quindi un diverso contratto a condizione che tra questi non vi sia incompatibilità.

Contratto a chiamata: retribuzione e guadagno

La retribuzione o lo stipendio previsto nei contratti a chiamata viene stabilito mediante accordo scritto tra le parti.

Ad ogni modo, lo stipendio è determinato sulla base delle tabelle previste per le varie categorie di lavoratori nei CCNL.

Pertanto, un lavoratore con contratto intermittente riceve una retribuzione (una paga giornaliera) equivalente a quella di un lavoratore di pari grado.

Dal punto di vista delle aziende, un lavoratore a chiamata ha un costo pari ad un lavoratore subordinato con un’altra tipologia di contratto. Tale punto, specificato dalla legge, ha l’obiettivo di evitare un abuso o un utilizzo distorto dei contratti di lavoro intermittenti.

Tuttavia, lo stipendio di un lavoratore a chiamata, alla fine dell’anno risulta meno elevato di un lavoratore a tempo determinato o indeterminato. Ciò perché il numero giorni effettivamente lavorati risulterà inferiore.

Contratto a chiamata: diritti

I lavoratori a chiamata hanno tutta una serie di diritti e doveri, al pari di altri lavoratori. Come visto, nei giorni in cui vi è la prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto ad un pari trattamento economico rispetto ad un lavoratore che svolge le stesse mansioni. Allo stesso modo, tra i diritti si annovera:

  • la possibilità di richiedere permessi retribuiti;
  • i giorni lavorati concorrono a maturare i giorni di ferie;
  • i giorni lavorati concorrono a maturare la tredicesima e la quattordicesima;
  • il lavoratore beneficia del TFR.

Contratto a chiamata: dimissioni

Qualora si dovesse ricevere un’offerta di lavoro migliore è possibile dimettersi, anche nel caso si abbia un contratto con obbligo di risposta alla chiamata. Il lavoratore, tuttavia, deve comunicare le proprie dimissioni rispettando il periodo di preavviso indicato nel proprio contratto di lavoro.

Inoltre, al pari di altri lavoratori, le dimissioni devono avvenire in via telematica, così come previsto dalla legge. Le dimissioni in via telematica possono essere ottemperate direttamente dal sito web Cliclavoro. È necessario essere in possesso dello SPID e successivamente compilare il modulo di dimissioni presente del portale.

Contratto a chiamata: licenziamento

Per quanto riguarda il licenziamento, si specifica che il contratto di lavoro ad intermittenza è equiparato ad altre tipologie di contratto previste per i lavoratori subordinati. Pertanto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento solo per giusta causa. Il datore di lavoro è altresì tenuto a comunicare la decisione rispettando i termini di preavviso, i quali sono definiti nel CCNL.

Si evidenzia che si può incorrere ad un licenziamento legittimo anche al compimento del venticinquesimo anno di età, in quanto, come evidenziato, per alcuni lavori, tale tipologia di contratto è stipulabile in base all’età. Infine, è altresì legittimo il licenziamento quando un lavoratore con obbligo di chiamata si rifiuta di recarsi al lavoro.

Contratto a chiamata: TFR

Per quanto riguarda il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) nei contratti di lavoro a chiamata, al pari di altre tipologie di contratto, ogni anno dalla retribuzione viene trattenuta un’aliquota pari al 6,91%. La somma trattenuta viene poi restituita a conclusione del rapporto di lavoro.

Si specifica che, nei contratti ad intermittenza, i giorni in cui non si lavora non rientrano nel computo del TFR, anche se nel periodo suddetto si dovesse ricevere l’indennità.

Pertanto, il TFR maturato è esclusivamente pari alla quota derivante dall’aliquota applicata sui giorni lavorati. È prassi, da parte di molte aziende, non accantonare il TRF ma corrisponderlo direttamente alla fine del mese. Ciò si verifica per ragioni pratiche data la natura discontinua di questa tipologia di lavoro.

Contratto a chiamata: ferie e permessi

Infine, vediamo cosa prevede la legge riguardo la possibilità di chiedere un periodo di ferie. Il contratto a chiamata permette al lavoratore di maturare i giorni di ferie e permesso. Tuttavia, queste maturano sulla base dei giorni lavorati. Di conseguenza, lavorando ad esempio un giorno al mese risulta arduo maturare una o due settimane di ferie durante il corso dell’anno solare.

Se consideriamo che un lavoratore a tempo pieno matura circa due giorni di ferie al mese, pari a 24 giorni di ferie l’anno, un lavoratore ad intermittenza che poniamo lavori un giorno a settimana, cioè 48 giorni l’anno, maturerà tre o quattro giorni di ferie in un anno.

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