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Calcolo TFR, come funziona

Magari a qualcuno sarà capitato di pensare a come si calcola il tfr, soprattutto nei momenti in cui si desidera cambiare o lasciare il proprio lavoro. Ma il dubbio che spesso ci si pone a riguardo è relativo all’ammontare della cifra finale del TFR, che ha tutta una serie di regole a cui deve sottostare per essere calcolato correttamente. Naturalmente sapere con esattezza quanto spetta come trattamento di fine rapporto, è il passo decisivo per prendere le decisioni più ponderate sulla propria carriera lavorativa, senza fare quindi azioni che possono mettere a repentaglio la propria stabilità economica.

Ecco allora una pratica guida che intende spiegare tutti i segreti e le informazioni da sapere riguardo al TFR e il suo corretto calcolo e funzionamento.

Il TFR: cos’è e come si calcola

Il lavoratore dipendente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (sia per licenziamento sia per dimissioni), ha diritto di ricevere il cosiddetto “trattamento di fine rapporto (TFR)”; tale compenso, che è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge n. 297/82, sostituendo un precedente emolumento definito “indennità di anzianità”, è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile.

Il trattamento di fine rapporto rappresenta una parte della retribuzione dei dipendenti accantonata nel corso del rapporto di lavoro e corrisposta al momento della sua cessazione.

In base a quanto disposto dell’art. 2120 C.C. l ‘importo del trattamento di fine rapporto, per ciascun anno di servizio, si calcola dividendo la retribuzione spettante al dipendente per il coefficiente 13,5; questa parte del TFR può essere indicata come “quota maturata nell’anno“.

Fino a qualche anno fa, era l’azienda ad accantonare il cosiddetto “tesoretto”; oggi, invece, vi sono due possibilità:

  • L’azienda stessa lo versa progressivamente in busta paga;
  • L’azienda destina il TFR ad un fondo pensione privato, che funge da fondo previdenziale integrativo.

È una scelta questa che spetta al lavoratore: ovviamente risulta allettante avere subito a disposizione una parte del capitale; l’unico problema è le somme percepite nella busta paga sono soggette a tassazione ordinaria, quindi si rischia di dover pagare qualcosa in più in termini fiscali.

Come si calcola il TFR?

La retribuzione da prendere come base per il calcolo è rappresentata da tutti gli emolumenti che il dipendente ha percepito nel periodo considerato, in denaro o in natura, con esclusione dei compensi di natura occasionale (ad esempio, gli straordinari) o a titolo di rimborso spese.

Nei casi di assenze per malattia, maternità, infortunio e cassa integrazione si deve considerare la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. I contratti collettivi nazionali o aziendali di categoria possono identificare con maggiore precisione gli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Fatta questa opportuna premessa, l’operazione da fare è in prima istanza la divisione del reddito annuo per il coefficiente fisso 13,5; l’importo accumulato progressivamente, eccetto quello dell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo (inflazione) rilevato per l’anno precedente. Tale ulteriore operazione viene chiamata “tasso di rivalutazione”.

Esempio:

Supponiamo che il reddito annuale di un dipendente sia di 25 mila euro.

Per capire quale sia la porzione di accantonamento corrispondente, il calcolo da fare sarà:

  • Quota annua:

25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro.

Il 31 dicembre dell’anno successivo, quindi, oltre al calcolo del TFR va fatto anche quello del tasso di rivalutazione, per cui:

  • Calcolo quota annua: 25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro.
  • Calcolo rivalutazione:       1.851,85 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 41,66 euro
  • Totale TFR accantonato: 1.851,85 +1.851,85 + 41,66 = 3.745,37 euro

Qualora il rapporto di lavoro cessasse durante l’anno lavorativo, e non esattamente il 31 dicembre:

  • la quota maturata nell’anno e la parte fissa del tasso di rivalutazione (1,5%) vengono ridotte in proporzione ai mesi di servizio, considerando come mesi interi le frazioni uguali o superiori a 15 giorni;
  • la parte variabile del tasso di rivalutazione si calcola invece applicando il 75% alla variazione dell’indice ISTAT del mese di risoluzione del rapporto di lavoro rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente.

Dal trattamento di fine rapporto, calcolato annualmente nell’esempio sovrastante, occorre poi sottrarre il cosiddetto contributo miglioramento pensioni pari allo 0,50% delle retribuzioni dell’anno. Il datore di lavoro, infatti, é tenuto a versare all’INPS mensilmente lo 0,50% della retribuzione, come contributo da destinare al finanziamento dei miglioramenti previdenziali a favore dei lavoratori. 

Tali somme vengono poi recuperate dall’azienda a fine anno, in sede di calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio.

Quali sono i periodi utili alla maturazione del TFR?

Oltre al normale periodo lavorativo e contributivo, come accennato in precedenza il TFR matura anche in periodi di cosiddetta “integrazione salariale”, quali:

  • infortunio;
  • gravidanza;
  • malattia;
  • puerperio (periodo di tempo che intercorre tra l’espletamento del parto e il ritorno alla normalità fisiologica della donna).

Sempre secondo il codice civile, infine, Non sono invece da considerare come periodi utili alla maturazione del TFR:

  • congedo per la formazione; 
  • aspettative per cariche elettive o sindacali; 
  • scioperi;
  • aspettative non retribuite;
  • permessi non retribuiti.

Come viene tassato il TFR?

calcolare la tassazione del TFR
Calcolo tasse per tfr

Il trattamento di fine rapporto complessivamente maturato nel corso dell’attività lavorativa e corrisposto al dipendente al momento della cessazione del suo contratto è soggetto alle aliquote IRPEF.

Supponiamo, nel nostro caso, di aver lavorato 20 anni e di aver maturato un TFR lordo di 40.000 euro. Per arrivare al netto dal lordo si sottrae la tassazione IRPEF, che è diversa a seconda degli scaglioni previsti dalla legge.

Gli scaglioni IRPEF attualmente sono i seguenti:

Reddito imponibile Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro 27% 3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro 38% 6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro 41% 17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro


Partendo dal TFR di 40.000 euro accantonato in 20 anni, va calcolata la base imponibile, ovvero la somma sulla quale dovranno venire pagate le tasse. L’operazione da effettuare è la seguente:

Il TFR Lordo va moltiplicato per un determinato parametro fisso (12); il risultato va diviso per il numero di anni lavorativi, quindi:

(40.000 x 12) / ANNI LAVORATIVI (20) = 24.000 € 
 

L’aliquota Irpef da applicare, in questo caso, sarebbe del 27% (secondo scaglione della tabella). Va detto che sui primi 15.000 euro verrà applicata l’aliquota minima del 15% e solo sulla parte eccedente (da 15.000 a 24.000) l’aliquota più alta del 27%.

Fatta questa premessa, l’operazione sarà:

15.000,00 euro x 23% = 3.450,00 euro

+

24.000,00 – 15.000,00 = 9.000,00 x 27% =2.430,00 euro

per un totale di imposte di 5.880,00 euro

Con questa operazione, si è determinato l’ammontare delle imposte IRPEF presenti sul proprio trattamento di fine rapporto.

Anticipo del TFR

Può capitare, per svariati motivi, che si abbia bisogno del proprio TFR (o meglio, quello maturato fino a quel punto) prima ancora che sia scaduto il contratto di lavoro.

È una operazione perfettamente legale se giustificata da determinate motivazioni.

Vediamo quali:

  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta al proprio datore allegando la documentazione idonea a dimostrare l’acquisto dell’immobile. Il codice civile, inoltre, regolamenta anche l’anticipo del TFR in caso di estinzione del mutuo.
  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL, comprese le spese accessorie. Le spese sanitarie possono essere effettuate sia in strutture pubbliche che private, l’importante è che siano documentate con carta intestata e timbro.
  • fruizione dei congedi parentali, di formazione extra lavorativa e di formazione continua. In questa casistica, è sufficiente una domanda scritta all’azienda con l’indicazione della data di inizio del congedo. L’esempio più frequente è una maternità.

Va detto che per ottenere l’anticipo del TFR devono essere rispettati alcuni parametri: ovvero, il rapporto lavorativo e contributivo deve durare da almeno otto anni; il TFR ottenibile è pari al 70% del totale maturato e vi è una sola possibilità di richiesta.

La tassazione sull’anticipo è così regolamentata: sugli anticipi per spese sanitarie, si ha una tassazione sull’importo erogato pari al 15% che si riduce dello 0.3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari che vanno oltre il 15esimo anno e fino ad un’aliquota del 9%; sugli anticipi per spese acquisto prima casa, ristrutturazione, etc.; l’aliquota applicabile all’importo di TFR anticipato è invece pari al 23%.

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