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CCNL Commercio, come funziona

L’ultimo CCNL commercio (Contratto Collettivo Nazionale del Commercio) è in vigore dal 1° agosto 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2022.

Il nuovo accordo: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, ha visto coinvolte più parti: sindacati, rappresentanti dei dipendenti, federazioni e associazioni e definisce il contratto di lavoro di quasi 3 milioni di lavoratori italiani.

Il testo si applica su tutto il territorio nazionale e si riferisce ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato.

Per commercio si intendono tutte le attività collegate al settore terziario (commercio, distribuzione e servizi). Sono incluse le aziende operanti nel settore del commercio elettronico.

CCNL commercio, quali settori

Il nuovo Contratto Collettivo ha l’obiettivo di rilanciare l’economia attraverso delle nuove forme contrattuali semplificate e volte a ridurre il carico di oneri non necessari ai datori di lavoro.

Il contratto ha altresì l’obiettivo di creare un ambiente quanto più propenso al dialogo e alla collaborazione tra le risorse umane e i datori di lavoro.

I settori coinvolti nel contratto sono stati divisi in sei punti. Di seguito riportiamo i macro settori e alcune delle principali attività.

Alimentazione

Rientrano tutte le attività quali: commercio all’ingrosso, supermercati, discount, salumerie, forni. Come anche produttori di caffè, attività di commercio all’ingrosso: cerali, legumi.

Attività all’ingrosso di pollame, selvaggina e carni in generale; attività all’ingrosso di formaggi, di prodotti vinicoli, di prodotti oleari e di acque minerali.

Fiori e piante

I dipendenti del settore dei fiori e delle piante, siano queste officinali, aromatiche, o ornamentali. L’accordo riguarda anche i grossisti e i produttori.

Prodotti industriali

Attività quali: mercerie, commercianti di tessuti. Attività operanti nel settore della camiceria, delle fibre tessili e delle pelli.

Nei prodotti industriali rientrano gli articoli per la casa: ceramiche, cristalli, cornici, come anche attività di oreficeria, gioiellerie, librerie, negozi di giocattoli.

Automotive

Rientrano nella categoria i gestori degli impianti di distribuzione di carburante, le imprese nel settore del riscaldamento, le attività operanti con materiali quali: cemento, gesso, pietre, sabbia. I lavoratori nella tappezzeria e dei prodotti chimici.

Agenti di commercio estero

Nel contratto collettivo rientrano categorie di lavoratori quali: agenti di commercio (anche con l’estero), mediatori, addetti alla fornitura, aziende di import-export.

Servizi alle imprese

Comprende attività quali: imprese di leasing, di recupero credito, di noleggio e vendita di impianti audiovisivi. Società di software informatici, di revisione, di ricerca e selezione del personale.

Rientrano altresì: agenzie pubblicitarie, fotografiche, agenzia di credito, di scommesse e di investigazione.
Contratto Collettivo Nazionale del Commercio: mansioni, retribuzione e livelli

I lavoratori che dispongono di un contratto collettivo nazionale nel settore del commercio e che hanno un reddito minore di 40.000 EUR annui, hanno beneficiato di un incremento di 100 EUR in busta paga a partire da luglio 2020.

L’accordo è stato possibile grazie alla riduzione del cuneo fiscale.

Per quanto riguarda gli altri lavoratori, al fine di comprendere quali sono le principali modifiche nel contratto, bisogna distinguere i vari livelli.

A partire da un primo accordo, preso nel 2015, i lavoratori avrebbero dovuto beneficiare di un aumento dello stipendio.

L’aumento previsto consisteva in cinque tranches di importo variabile da 59.03 EUR fino a 147.57 EUR. La variabilità era data dal livello di appartenenza del lavoratore.

Tale aumento, tuttavia, ha avuto vita breve essendo stato sospeso l’anno successivo per essere poi erogato ben due anni dopo, precisamente nel marzo 2018.

CCNL commercio, quali sono i livelli retributivi

Tornando ad oggi, secondo gli ultimi accordi presi, coloro che hanno firmato un contratto collettivo nazionale del commercio e a seconda della tabella retributiva alla quale appartengono, beneficiano di un leggero aumento dei minimi retributivi.

In particolare, i minimi retributivi vanno da 763,78 EUR per gli appartenenti al livello 7 e aumentano via via a salire del livello fino a 1896,64 EUR per i QUADRI.

Il lavoratore, grazie a Contratto Collettivo Nazionale del Commercio è, inoltre, tutelato riguardo le mansioni a lui assegnate. Tale tutela sussiste dal 2007.

In particolare, se un lavoratore viene assegnato a mansioni di livello superiore per un periodo di tempo di oltre tre mesi, obbligatoriamente gli deve essere attribuito un livello più alto.

Nei CCNL i livelli sono così divisi:

Primo livello

Rientrano tutti i lavoratori che hanno compiti di responsabilità e autonomia decisionale. Ad esempio, rientrano: i gestori di filiale, i responsabili marketing o della produzione, i product manager.

Secondo livello

Al secondo livello appartengono lavoratori che svolgono sì la professione con un certo grado di autonomia ma limitatamente ad un particolare reparto. Ne sono un esempio: i responsabili di magazzino, gli enologi, i chimici di laboratorio.

Terzo livello

Rientrano i lavoratori con competenze tecniche e specializzati ma non responsabili di reparti. Ne sono alcuni esempi: i grafici, i disegnatori tecnici, addetti alle vendite, operai specializzati.

Quarto livello

Il quarto livello comprende lavoratori dalle funzioni operative. Possono essere adibiti sia alle vendite che ad operazioni di tipo tecnico. Ne sono un esempio: i commessi, i magazzinieri, banconisti, addetti al trasporto merci.

Quinto livello

Il quinto livello è riservato ai lavoratori che per svolgere le mansioni attribuite non hanno bisogno di competenze specializzate. Al pari del livello precedente possiamo trovare: addetti al controllo delle vendite, ma anche archivisti, operatori telefonici, aiutanti commessi, conducenti di autovetture.

Sesto livello

Al sesto livello appartengono lavoratori ancora meno qualificati. Per lo più si tratta di mansioni semplici e manuali.

Non è richiesto alcun titolo specifico.

Il sesto livello è composto da lavoratori quali: guardiani notturni, portapacchi, custodi, uscieri, addetti all’autolavaggio.

Settimo livello

Al settimo livello vi sono per lo più i lavoratori addetti alle pulizie. È l’ultimo livello e il gradino più basso previsto nei CCNL.

CCNL commercio, le regole

Il contratto disciplina ogni aspetto della giornata lavorativa, dal periodo di ferie, gli scatti di anzianità, la maternità e i congedi parentali, la malattia e gli infortuni.

Si riportano i principali aspetti contenuti nel contratto:

CCNL commercio, Periodo di ferie

Le ferie sono un tema molto sentito e puntualmente trattato nei CCNL del commercio. Nel contratto divulgato dalla Confcommercio il Capo IV, art. 159 è dedicato a tale aspetto.

Nello specifico, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie totale e annuale di 26 giorni. Le ferie sono conteggiate escludendo i giorni festivi (domeniche, festività).

Secondo quanto contenute nell’accordo, le ferie vanno concordate tra il lavoratore e l’azienda. Quest’ultima può tenere in considerazione le proprie esigenze. Il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi in un periodo compreso tra maggio e ottobre.

Tuttavia, per alcuni settori le ferie possono essere accordate in un qualsiasi periodo dell’anno. I settori riguardano la fornitura di bevande e di gelati, così come le aziende che si occupano di raccolta e salatura di pelli grezze.

I 26 giorni a cui ha diritto ogni lavoratore inserito nel CCNL oggetto di questo articolo, possono essere frazionate in massimo due periodi.

Le ferie inoltre non possono iniziare in un giorno festivo, così come non possono essere accordate per il giorno precedente ad un festivo.

Durante il periodo di ferie i lavoratori continuano a percepire regolarmente lo stipendio.

Il lavoratore, in alcuni casi può essere richiamato dal periodo di ferie. Anche se rimane diritto del lavoratore usufruire dei giorni restanti in un altro periodo.

Il contratto evidenzia altresì il diritto all’irrinunciabilità. Le ferie sono dunque obbligatorie. Se il lavoratore si presenterà ugualmente al lavoro durante il periodo di ferie non sarà corrisposto alcun indennizzo.

CCNL commercio, Congedi

Il Capo V è dedicato ai congedi. Il lavoratore ha tutta una serie di tutele: il diritto allo studio, assentarsi per gravi motivi familiari o la facoltà di mettersi in aspettativa.

L’articolo 166 è inerente ai congedi retribuiti. Questi possono essere concessi in qualsiasi periodo dell’anno nel caso in cui il lavoratore sia uno studente che ha la necessità di sostenere un esame.

Allo stesso modo, qualora un lavoratore sia candidato ad un ruolo politico, oppure svolga funzione presso gli uffici elettorali o sia un rappresentante di lista, ha diritto ad assentarsi dal lavoro.

Anche in questo caso i giorni di assenza sono retribuiti e considerati come normale giorni di attività.

Qualora un lavoratore risultasse eletto in Parlamento, o in una qualsiasi carica pubblica, può facoltativamente mettersi in: aspettativa non retribuita. Quest’ultima dura per tutto l’arco del mandato elettorale.

Sono stati previsti, per qualsiasi lavoratore, tre giorni di permesso retribuito l’anno nel caso di eventi quali: decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare. Il lavoratore deve obbligatoriamente certificare l’evento.

Per quanto riguarda il matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di quindici giorni. Il periodo deve essere concordato con l’azienda e inizia dal terzo giorno antecedente al matrimonio.

Il lavoratore deve portare i documenti di avvenuto matrimonio all’azienda. Il congedo anche in questo caso risulta retribuito.

CCNL commercio, Diritto allo studio

Il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio prevede all’articolo 171 la tutela del diritto allo studio. La crescita culturale e professionale dei lavoratori risulta tutelata.

L’azienda è tenuta a concedere un periodo di prova retribuito a tutti i lavoratori richiedenti nel caso in cui lo studio sia finalizzato all’ottenimento di un diploma di scuola superiore, di una laurea o di un master universitario.

Il permesso retribuito per lo studio non è illimitato. Questo ha una durata massima di 150 ore in tre anni.

Inoltre, possono assentarsi contemporaneamente per tale motivo massimo il 2% del totale della forza lavoro presenti in azienda.

Qualora l’azienda abbia meno di 50 dipendenti risulta comunque riconosciuto ad un lavoratore per volta il diritto al conseguimento di un titolo.

Maternità e paternità

I congedi di maternità e paternità prevedono alcune tutele riservate alla donna.

Come stabilito dalle norme generali, la lavoratrice beneficia del congedo di maternità:

  • Nel corso dei due mesi antecedenti al parto;
  • Per i tre mesi successivi alla nascita del bambino;
  • La lavoratrice può altresì decidere di usufruire del congedo a partire da un mese prima della nascita presunta del bambino e per i quattro mesi successivi alla nascita;

Qualora la donna lavoratrice svolga una mansione faticosa o pericolosa il congedo può essere prorogato fino a sette mesi successivi alla nascita del bambino.

La madre, durante il congedo di maternità, ha diritto all’80% della retribuzione normalmente percepita. L’onere spetta all’INPS.

Per quanto concerne il diritto alla paternità questo è riconosciuto in caso della morte o infermità della madre o per abbandono del figlio.

Qualora si verificasse una delle suddette circostanze il padre usufruisce delle medesime condizioni previste nel congedo di maternità.

Congedo parentale

L’articolo 198, del Contratto Collettivo Nazionale del commercio preso in esame in questo articolo, sancisce il diritto di astenersi dal lavoro. Il così detto congedo parentale.

Al fine di usufruirne il genitore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima. La durata massima del congedo è di 10 mesi.

Per quanto riguarda i permessi, e rimanendo dell’ambito della maternità, nel corso del primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo durante la giornata lavorativa.

Preavviso

Ulteriori modifiche presenti nei CCNL del terziario, riguardano i tempi di preavviso in caso di licenziamento.
In particolare:

Lavoratori di livello VI e VII devono essere avvisati almeno 15 giorni prima del licenziamento se sono in azienda da meno di 5 anni, oltre i 5 anni i tempi si estendono a 20 giorni.

Lavoratori di livello IV e V i tempi di preavviso vanno dai 20 giorni se il lavoratore è in azienda da meno di 5 anni e arrivano fino a 45 giorni oltre i 10 anni di servizio.

Lavoratori di livello II e III a seconda degli anni di servizio, i tempi vanno da 30 giorni fino a 60 giorni.

Lavoratori quadri i tempi di preavviso partono da un minimo di 60 giorni fino ad un massimo di 120 giorni per coloro che hanno prestato servizio in azienda per oltre 10 anni.

Il mancato preavviso prevede in ogni caso un indennizzo al lavoratore.

Dimissioni

Anche nel caso sia il lavoratore a voler interrompere il rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dal CCNL del Commercio, i termini di preavviso cambiano a secondo dell’inquadramento del lavoratore:

Lavoratori di livello IV e V devono inviare le dimissioni entro 15 giorni nel caso in cui siano in azienda da meno di 5 anni, 20 giorni quando sono in azienda dai 5 ai 10 anni, e 30 giorni prima quando sono in azienda oltre i 10 anni.

Lavoratori di livello II e III i tempi di preavviso, a seconda degli anni in azienda, variano da 20 giorni a 45 giorni.

Lavoratori di livello quadro devono comunicare le dimissioni minimo 45 giorni prima (5 anni di servizio), 60 giorni (dai 5 ai 10 anni) e 90 giorni oltre i 10 anni.

Malattie e infortuni

Per quanto riguarda le malattie e gli infortuni, salvo casi eccezionali il lavoratore deve comunicare immediatamente l’impossibilità di recarsi al lavoro. Deve altresì inviare il certificato medico.

Un lavoratore in stato di malattia è tenuto a restare nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Entro tali orari potrebbero verificarsi visite di controllo su richiesta del datore di lavoro.

Il lavoratore in stato di malattia ha il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per un massimo di 180 giorni. Se la malattia si protrae oltre tale periodo, allora il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

Per quanto riguarda la retribuzione questa, durante il periodo di malattia viene corrisposta al 50% a partire dal quarto fino al ventunesimo giorno di lavoro. Nei giorni successivi la retribuzione aumenta e diviene di due terzi.

Mentre in caso di infortunio, l’indennità è coperta dall’assicurazione che obbligatoriamente le aziende devono sottoscrivere all’INAIL.

In caso di infortunio, anche di lieve entità è compito del lavoratore informare tempestivamente il datore che a sua volta inoltra la denuncia all’INPS.Anzianità

Il capo XI tratta il tema dell’anzianità di servizio. L’anzianità inizia nel momento in cui il lavoratore inizia a lavorare per una determinata azienda. In un tale contesto rientrano gli scatti di anzianità. Ogni lavoratore ha dieci scatti ogni tre anni.

Lo scatto di anzianità comporta una maggiore retribuzione in busta paga. La maggiorazione dipende dal livello del lavoratore. Gli importi stabiliti nel lontano 1990 sono di 25,46 EUR per i lavoratori quadri e vanno via via a scendere fino a 19,47 EUR nei lavoratori di VII livello.

Lo scatto di anzianità viene inserito in busta paga, la decorrenza inizia dal mese successivo al compimento del triennio di anzianità.

CCNL commercio e i Contratti a termine

In ultimo, alcune modifiche coinvolgono anche i lavoratori con contratto a termine. Gli accordi sono stati presi nel 2019 e hanno regolamentano i lavori di tipo stagionali.

Tali accordi hanno introdotto una possibilità di deroga dei contratti a tempo determinato.

In particolare, i contratti si applicano solo per quei lavoratori della provincia di Roma e di Milano.

Viene quindi riconosciuta l’aspetto del lavoro stagionale in quei contratti a termine stipulati dai lavoratori che operano presso i musei, che svolgono attività artistiche e sportivi o che si occupano di servizi turistici.

Allo stesso modo, risultano regolamentati anche i contratti di apprendistato di primo e secondo livello.

L’accordo prevede che la retribuzione per le suddette categorie di lavoratori, qualora siano richieste ore di lavoro supplementari agli accordi previsti da contratto, siano stabilite in percentuale, prendendo come riferimento quanto corrisposto ai lavoratori qualificati.

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