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Cos’è la sicurezza sul lavoro?

In ogni ambiente di lavoro siamo sempre chiamati a confrontarci con quelle norme e quei ruoli legati all’ambito della sicurezza sul lavoro. Il funzionamento e il rispetto di queste norme seguono le stesse linee guida in ogni settore lavorativo, per quanto le diverse professioni richiedano precauzioni differenti secondo i rischi specifici per ogni mansione. Ma sia che si tratti di lavori fisici e usuranti o di lavori d’ufficio o intellettuali, il sistema di prevenzione deve rispondere sempre a dei requisiti comuni in ogni ambito.

Cos’è la sicurezza sul lavoro

Per ogni ambito lavorativo, c’è una serie di norme atte a garantire l’incolumità dei lavoratori, sia che si tratti di infortuni dovuti ad incidenti oppure di malattie o sindromi causate da un’insufficiente prevenzione dei rischi a cui si viene esposti durante l’adempimento delle proprie mansioni. Nonostante siamo sempre portati a pensare ai rischi nelle professioni più prettamente fisiche, anche negli ambiti amministrativi, commerciali o creativi sono previsti una serie di accorgimenti, strumenti e precauzioni che devono essere osservate per preservare la salute di chi vi opera.

La salute e la sicurezza sul lavoro in Italia sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, conosciuto anche con il nome di “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” (TUSL). In base ad esso ogni azienda deve gestire la sicurezza e la salute in ambito lavorativo in maniera preventiva e permanente attraverso un sistema che preveda:

  • Identificazione dei fattori e delle sorgenti di rischio connaturati alla professione;
  • Riduzione (tendente al minimo possibile) di ogni fattore di rischio;
  • Controllo continuo e sistematico delle strategie di prevenzione del rischio;
  • Elaborazione di una strategia aziendale complessiva che definisca tutti i fattori tecnici, organizzativi e procedurali che devono essere adottati da datore di lavoro, dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro.

Chi sono i responsabili della sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è affidata a diverse figure. In primo luogo il lavoratore deve prendersi cura sia della propria sicurezza e della propria salute che di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Perciò tutti i lavoratori hanno l’obbligo di osservare le disposizioni loro assegnate e di utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi messi a loro disposizione, senza manometterli e segnalando immediatamente eventuali carenze o difetti. Inoltre i lavoratori devono sottoporsi ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Il datore di lavoro ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Egli (così come i dirigenti ed i preposti che può nominare) ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o limitando al massimo i rischi derivanti dall’attività lavorativa. Per fare ciò, deve fare opera di informazione presso i dipendenti riguardo i rischi a cui possono essere esposti, insegnare le norme fondamentali di prevenzione e assicurarsi che i lavoratori siano addestrati all’utilizzo corretto dei mezzi di produzione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre a mantenerli in efficienza e in condizione di igiene, attraverso un’attenta manutenzione.

RSPP: ruolo e mansioni

Gli obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro sono: la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Il datore di lavoro può assumere in proprio le funzioni di RSPP nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti
  • Altre aziende: fino a 200 addetti

In caso contrario (o nel caso non voglia farsi carico del ruolo), il datore di lavoro dovrà incaricare un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve essere una figura in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. A differenza del Datore di lavoro, dei dirigenti o dei preposti, il RSPP non ha potere decisionale e di spesa, per cui non rispondere direttamente del suo operato, essendo considerato alla stregua di un consulente, ovvero, fornisce quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno il Datore di lavoro o i dirigenti per ottemperare ai loro obblighi in fatto di sicurezza, di cui sono responsabili.

Sicurezza sanitaria sul lavoro

Altra figura che compare nella gestione della sicurezza è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ovvero la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Oltre a lavorare a contatto con le altre figure preposte alla sicurezza, il Rappresentante ha facoltà di fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee. Per quanto riguarda le aziende con non più di 15 lavoratori, il RLS viene scelto tra i dipendenti, mentre per quelle che contano più di 15 dipendenti il Rappresentante dovrà essere eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti). La nomina avviene in un giorno comune in tutta Italia, durante la settimana europea per la sicurezza del lavoro promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Una figura diventata con il tempo molto importante è il medico competente, quello che era definito un tempo “medico di fabbrica” e poi “medico del lavoro”. Oltre alla denominazione, al giorno d’oggi sono cambiati anche i suoi compiti: se una volta si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale. Insieme al datore di lavoro e al Responsabile del servizio di prevenzione, si occupa di redigere il Documento di valutazione dei Rischi (DVR), lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e una volta l’anno partecipa alla riunione sulla sicurezza del lavoro.

Sanzioni per dipendenti, dirigenti e datore di lavoro

Dal punto di vista del lavoratore, le sanzioni per inadempimenti relativi agli obblighi in campo di sicurezza sono quasi esclusivamente di tipo pecuniario, da un minimo di 50 ad un massimo di 500 Euro di multa nei casi di infrazione più gravi.

Ma gli obblighi dei lavoratori sono generalmente omnicomprensivi e condizionati da presupposti indispensabili come formazione, informazione e messa a disposizione degli strumenti preventivi. Nella pratica, molto difficilmente un lavoratore si vedrà comminare la pena pecuniaria (a meno di gravi incidenti o infortuni per negligenza, in tal caso vi sarà un’istruttoria), più facilmente ci saranno segnalazioni o richiami ufficiali.

Sicurezza sul lavoro: sanzioni per dirigenti

Ben diverso è il discorso per quanto riguarda le sanzioni previste per preposti e dirigenti. Nel primo caso un’inadempienza può portare a pene detentive e a sanzioni economiche fino ad un massimo di 1200 Euro; per la figura del dirigente (o del datore di lavoro) le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico possono essere ben più severe, e soprattutto maggiormente applicate.

Sia la quantità che l’entità delle sanzioni sono proporzionali al ruolo gerarchico e quindi al numero ed al livello di responsabilità è di potere esecutivo.

Le principali sanzioni a cui possono andare incontro datori di lavoro e dirigenti sono sia di tipo detentivo (fino ad un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino ad un massimo di 6600 Euro) nel caso di inadempimenti agli obblighi generali, ma oltre a queste ci sono sanzioni relative ad ogni obbligo specifico non soddisfatto.

Di conseguenza ci sono sanzioni in caso di non conformità dei luoghi di lavoro, piuttosto che alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica o all’errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio, oppure alla mancata formazione e informazione del personale.

Ancor più grave, per le infrazioni da cui scaturiscano casi riconducibili all’omicidio colposo o lesioni personali colpose.

“se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbia determinato una malattia professionale”

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,

Automaticamente in questo caso si avvia un’istruttoria di tipo penale, a carico dei soggetti inadempienti coinvolti in relazione alla dinamica dei fatti e alla responsabilità gerarchica e giuridica sia soggettiva che oggettiva. Per cui un datore di lavoro o un funzionario è tenuto a rispondere anche, in virtù della posizione ricoperta, anche del comportamento dei propri collaboratori. Se la responsabilità giuridica penale è sempre di tipo esclusivamente soggettivo, la responsabilità giuridica civile può essere sia di tipo soggettivo sia oggettivo. L’articolo 2087 del Codice Civile recita:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

art 2087 Codice Civile

Ricadono inoltre negli oneri civili anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (responsabilità oggettiva).

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