image

Maternità e lavoro

Le norme che regolano il congedo e i permessi in caso di maternità o paternità delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati e per gli iscritti alla Gestione Separata sono raccolte del Testo Unico maternità/paternità: D.L. n.151 del 26 marzo 2001.

In questo articolo si vedrà quando sussistono i requisiti per richiedere la maternità o la paternità, come funziona, l’ammontare dell’indennità prevista, come ed entro quali scadenze presentare la domanda.

Cos’è il congedo di maternità

Il congedo di maternità è un periodo di tempo che prevede la sospensione dell’attività delle lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza. Quando sussistono alcune circostanze che non permettono alla madre di beneficiare del congedo, quest’ultimo può essere richiesto dal padre.

Il diritto al congedo è previsto anche quando una famiglia decide di adottare un bambino oppure gli viene affidato un minore.

Il congedo di maternità è obbligatorio per le lavoratrici dipendenti, il Testo Unico infatti proibisce ai datori di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa durante il periodo di maternità. Al contrario, una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione Separata non è obbligata a beneficiare del congedo dal 14 giugno 2017, come previsto dalla legge n.81 del 22 maggio 2017.

Chi può richiedere il congedo di maternità

Il congedo di maternità è previsto per:

  • Lavoratrici subordinate con assicurazione INPS per la maternità e le lavoratrici assicurate con l’ex IPSEMA (L’Istituto di previdenza per il settore marittimo).
  • Lavoratrici con contratto di apprendistato;
  • Lavoratrice con contratti da operaia, impiegata, dirigente a condizione che il rapporto di lavoro sia in corso;
  • Lavoratrici in stato di disoccupazione o sospese, in questi casi si può far riferimento all’art.24 del D.L. n151 del 26 marzo 2001 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico);
  • Lavoratrici agricole se ricoprono il ruolo di bracciate e il contratto è a tempo determinato o indeterminato oppure che siano iscritte agli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate lavorative.
  • Lavoratrici/collaboratrici domestiche come colf o badanti;
  • Lavoratrici da remoto o a domicilio;
  • Lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  • Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non ancora in pensione;
  • Lavoratrici presso la Pubblica Amministrazione.

Per quanto tempo la lavoratrice può usufruire del congedo di maternità?

Il Testo Unico a partire dall’art. 16 riporta che si può beneficiare del congedo di maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto.

Qualora vi siano disposizioni specifiche da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, il periodo di congedo può essere anticipato, in particolare quando:

  • La gravidanza è a rischio;
  • Le mansioni della lavoratrice non sono compatibili con lo stato di gravidanza.

Il congedo di maternità ha una durata flessibile e salvo diverse disposizioni è pari a:

  • Tre mesi più i giorni intercorsi nel caso in cui il parto sia avvenuto dopo la data presunta;
  • Tre mesi più i giorni che non si è avuto modo di utilizzare se il parto avviene in anticipo rispetto la data presunta;
  • Un periodo indeterminato di tempo in caso di incompatibilità con la professione svolta.

Dal 2019 con l’approvazione della Legge di Bilancio sono state introdotte ulteriori modalità di utilizzo del congedo, in particolare:

  • La maternità ordinaria: consente di ottenere il congedo partendo dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai tre mesi successivi alla nascita;
  • La maternità flessibile: la lavoratrice può richiedere il congedo a partire da un mese prima della nascita del bambino e fino ai quattro mesi successivi al parto;
  • La nuova maternità flessibile: consente di usufruire dell’intero congedo di cinque mesi dopo la nascita del bambino. Tuttavia, è necessario il parere favorevole del medico per usufruire del congedo dopo il parto.

Inoltre:

  • Il diritto al congedo rimane invariato nei tempi in caso di parto gemellare;
  • In caso di interruzione di gravidanza, trascorsi 180 dalla gestazione, la lavoratrice può decidere o di astenersi dal lavoro per l’intero periodo del congedo o rinunciarvi e rientrare a lavoro.
  • In caso di adozione o affidamento di un minore, il congedo di maternità ha una durata di cinque mesi da quando il minore entra a far parte della famiglia.

Quando è previsto il congedo di paternità

Il congedo di paternità è disciplinato dall’art.28 del Testo Unico ed è riconosciuto:

  • In caso di morte o infermità della madre. Nel primo caso, il padre dovrà indicare la motivazione durante la compilazione della domanda, nel secondo caso è necessario presentare la certificazione di infermità al centro medico legale dell’INPS;
  • Abbandono del figlio. Nel caso in cui la madre abbandoni il figlio, il padre può compilare online la “dichiarazione di responsabilità”;
  • Affido esclusivo del bambino. È previsto quando l’autorità giudiziaria affida il bambino al padre.

Inoltre:

  • In caso di adozione o affidamento di minori, il congedo di paternità può essere richiesto nel caso in cui la madre ne faccia esplicita rinuncia;
  • I congedi di maternità e paternità hanno la stessa durata;
  • La legge di bilancio del 2019 ha introdotto una speciale misura di sostegno in favore della genitorialità, per approfondimenti si può consultare la legge 145/2018 alla pagina “Congedo papà”.

Congedo di maternità: retribuzione

Il lavoratore o la lavoratrice in congedo di paternità o maternità ha diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. I liberi professionisti, iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’80%. L’importo preciso si ottiene dividendo il reddito annuo per 365 e calcolando l’80% del numero ottenuto.

Le seguenti categorie di lavoratrici ottengono l’indennità direttamente dall’INPS:

  • Lavoratrici stagionali;
  • Operaie agricole;
  • Lavoratrice impegnate nel mondo dello spettacolo;
  • Addette ai lavori di tipo domestico;
  • Lavoratrici in disoccupazione o sospese;
  • Lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata;

Quali sono i requisiti

I requisiti necessari al fine di richiedere il congedo di maternità e l’indennizzo in busta paga variano a seconda del tipo di rapporto di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti sotto contratto a tempo determinato o indeterminato soddisfano i requisiti richiesti.

Diversamente, professioni domestiche e familiari devono dimostrare almeno 26 contributi settimanali riferiti all’anno precedente del congedo oppure 52 contributi settimanali riferiti ai due anni precedenti al congedo.
Le lavoratrici agricole devono essere braccianti agricole ed iscritte agli elenchi nominativi annuali dimostrando almeno 52 giornate di lavoro.

Coloro che sono in stato di disoccupazione o sospese, devono obbligatoriamente iniziare il congedo entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro.

Infine, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto all’indennità se nell’anno precedente hanno corrisposto almeno tre contributi mensili.

Quando e come presentare la domanda

La domanda è necessario che sia presentata due mesi prima della data prevista del parto e perde di validità se presentata dopo un anno a partire dalla fine del periodo soggetto ad indennizzo.

È compito della lavoratrice informare il Servizio Sanitario Nazionale presentando il certificato di gravidanza è altresì tenuta a comunicare entro 30 giorni la nascita del bambino.

La domanda di congedo di maternità o paternità deve essere presentata in via telematica collegandosi al sito dell’INPS oppure è possibile utilizzare il servizio di Contact Center dell’INPS o recarsi presso un patronato che si occuperà della domanda.

Il servizio online, guida passo per passo l’utente alla compilazione della domanda, sono presenti:

  • Una pagina riassuntiva nella quale sono riportati le modalità di indennizzo;
  • Una sezione dalla quale è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria;
  • Una pagina dedicata alla compilazione e all’invio della domanda.

I documenti da presentare sono:

  • I dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e i recapiti personali;
  • La data presunta del parto;
  • La documentazione relativa alla modalità di congedo scelto;
  • La documentazione inerente alla propria professione.
Iscriviti al Canale Telegram di Cercalavoro.it

lascia un commento


Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *